Circolare n. 10 del 23/09/2025

Elezioni dei 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE

In data MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE, DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 18.00 si terranno le votazioni dei genitori rappresentanti di classe

L’orario di voto è stato esteso fino alle ore 18,00 per garantire una maggiore possibilità di partecipazione al voto alle famiglie.

Dalle ore 18.00 alle ore 18.30 il seggio elettorale composto da personale scolastico e 3 genitori volontari si riunirà nei locali della segreteria per le operazioni di scrutinio e verbalizzazione dei risultati.

Coloro che vogliono offrirsi volontari per costituire il seggio per effettuare le operazioni di spoglio dei voti, possono comunicare la propria adesione a scuola mandando una email a scuolapiccolouomo@yahoo.it.

I candidati genitori di ogni classe potranno avanzare volontariamente la propria candidatura entro lunedì 6 ottobre scrivendo una mail a scuolapiccolouomo@yahoo.it ed allegando il regolamento del rappresentante di classe.

I nomi dei candidati e delle candidate delle varie classi verranno affissi a scuola in bacheca da martedì 7 ottobre.

Sarà necessario visionare e firmare per presa visione l’informativa sulle modalità di elezione.

In allegato il Vademecum del rappresentante di classe, già inviato alle famiglie per le vie brevi e firmato e consegnato da ogni candidato.

vademecum dei rappresentanti di classe 

MODALITA’ DI VOTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. Il SEGGIO ELETTORALE sarà composto da 3 genitori (un presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o più classe siano presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le classi del plesso.
  2. Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio;
  3. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi.
  4. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.
  5. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli.
  6. I genitori degli alunni partecipano all’elezione:− di 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di classe della scuola primaria; Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  7. Prima di procedere al voto il genitore dovrà firmare la propria presenza.
  8. Durante le operazioni di voto non sarà possibile permanere all’inteno dei locali scolastici e del cortile . L’affluenza sarà veicolata dal personale scolastico, cercando di far entrare due genitori alla volta e nel rispetto dei tempi di voto di ogni genitore.
  9. Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
  10. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Sara dunque possibile esprimere. Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze:
    • Scuola primaria: una sola preferenza per scheda
  11. Va indicato il nome/i e cognome/i del candidato/i scelto/i. In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio;
  12. Le operazioni inerenti le elezioni devono avere la durata di due ore dall’insediamento del seggio;
  13. Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto dalla segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio in ogni parte in modo leggibile.
  14.  Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno consegnati in segreteria. Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti. I signori Coordinatori sono pregati di avvisare le famiglie e sensibilizzare alunni e genitori in modo da ottenere la massima partecipazione.
  15. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive , a meno che non siano stati persi i requisiti di eleggibilità (Ordinanzan Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o per dimissioni), il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.
I riferimenti normativi che regolano le elezioni dei rappresentanti di classe, anche in materia di orario di voto, sono principalmente:
  • Decreto Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione): Articolo 31 stabilisce le modalità generali delle elezioni nei consigli di classe, interclasse e intersezione, assegnando alle scuole la responsabilità di organizzare e garantire la partecipazione degli elettori.
  • Ordinanza Ministeriale n. 215/1991, modificata dalle O.M. n. 293/1996 e n. 277/1998: disciplina le modalità operative delle elezioni degli organi collegiali, compresi tempi e modalità di votazione, lasciando alle scuole la facoltà di fissare gli orari, che devono essere tali da favorire la massima affluenza possibile dei genitori.
  • Le circolari ministeriali e i regolamenti interni di ciascun istituto (ad esempio Circolare Ministeriale n. 364/1996) specificano che l’orario delle votazioni viene fissato dall’organo competente della scuola, preferibilmente in modo da favorire la partecipazione e con una durata di almeno due ore consecutive.
La Scuola ha bisogno di interlocutori forti e consapevoli per instaurare un vero rapporto costruttivo.