Circ. n. 39 del 12/02/2026

Gentili famiglie,
Gentile personale scolastico,
con la presente circolare si forniscono informazioni e chiarimenti relativi alla vigilanza delle assenze scolastiche e all’attuazione del Decreto Legge n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, e delle successive norme in materia di obbligo scolastico e contrasto alla dispersione scolastica.
1. Disposizioni di legge
Il Decreto Caivano, convertito nella Legge n. 159/2023, ha modificato l’art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994), rafforzando il ruolo del Dirigente scolastico nel controllo della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione.
In particolare:
• uno studente è considerato inadempiente se, nell’arco di tre mesi, accumula più di 15 giorni di assenza non giustificata, anche non consecutivi;
• in tali casi, la scuola informa la famiglia e, se la frequenza non riprende entro 7 giorni, il Dirigente scolastico deve segnalare la situazione al Sindaco, che può adottare i provvedimenti previsti dalla legge;
• inoltre, si considera elusione dell’obbligo scolastico quando uno studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificazioni valide.
2. Validità delle giustificazioni
Le giustificazioni delle assenze devono essere veritiere, tempestive e adeguatamente documentate.
• Le assenze per motivi di salute per lunghi periodi (oltre i 15 giorni) potranno essere accompagnate da un0912 certificato medico redatto secondo le regole professionali e basato su una reale valutazione clinica.                      • Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il registro elettronico
3. Finalità della normativa
L’obiettivo di queste disposizioni non è sanzionare, ma tutelare il diritto all’istruzione e favorire la regolare frequenza scolastica di tutti gli alunni.
Frequentare la scuola con continuità è essenziale per:
• garantire l’apprendimento e la crescita personale;
• permettere ai docenti di valutare correttamente conoscenze e competenze;
• evitare situazioni di disagio o abbandono scolastico.
4. Ruolo delle famiglie
Si richiama la collaborazione attiva dei genitori o dei tutori nel:
• vigilare sulla regolare frequenza dei propri figli;
• comunicare tempestivamente alla scuola eventuali motivi di assenza;
• fornire la documentazione richiesta in modo chiaro e tempestivo.
Solo attraverso una collaborazione costante tra scuola e famiglia è possibile prevenire la dispersione scolastica e garantire il pieno diritto allo studio sancito dall’art. 34 della Costituzione.

L’introduzione dell’art. 12 della Legge 159/23, che modifica la vigilanza sull’obbligo di istruzione, ha comportato che la validazione dell’anno scolastico trovi applicazione per tutti gli alunni della scuola del I ciclo: secondaria e primaria.
-L’Art. 12 della Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” sostituisce l’art.114 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e che riporta ai comma 4-5 “

4. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4.”.